1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su proposta dell'Agenzia, alle scuole italiane all'estero che dipendono da enti, associazioni o fondazioni in possesso di requisiti conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole italiane all'estero può essere riconosciuta la parità ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni.