Art. 6.
(Scuole non statali).

      1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su proposta dell'Agenzia, alle scuole italiane all'estero che dipendono da enti, associazioni o fondazioni in possesso di requisiti conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole italiane all'estero può essere riconosciuta la parità ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni.